Bacino di Pesca N. 4
Associazione Pesca Sportivi
C E N T R O   C A D O R E

sede:
Grea di Domegge di Cadore
via IV Novembre
32040 BELLUNO - ITALY

e-mail : bacino4@libero.it




BACINO di PESCA N. 4

Perimetro di competenza :

Dalla confluenza con il fiume Ansiei al confine nord del comune di Ospitale di Cadore, incluso il tratto terminale del fiume Boite dal ponte di Perarolo dell'ex S.S. n. 51 di Alemagna.

Comuni del Bacino di Pesca

REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE DEL BACINO di PESCA N. 4

PERIMETRAZIONE BACINO

 

Il Bacino di pesca nr.4 si estende dal fiume Piave a nord del lago del Centro Cadore ed in particolare dalla confluenza con il torrente Ansiei (località tre ponti), al fiume Piave a sud del lago del Centro Cadore in corrispondenza del confine nord del Comune di Ospitale di Cadore (località Rivalgo), e comprende i seguenti comuni: Calalzo, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Pieve, Vigo e Perarolo (esclusa la valle del torrente Boite facente parte del comune di Perarolo). Le zone di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo bianco indicanti il bacino di pesca nr.4 mentre le zone di divieto di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo giallo.

 

  • DOCUMENTI DI PESCA E MODALITA DI COMPILAZIONE

Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr.4 è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

  • licenza di pesca o ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale;
  • tesserino regionale;
  • permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino;
  • E’ fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile nero o blu le seguenti annotazioni :
    • Segnare il Mese e il Giorno prima di iniziare l’attività di pesca ;
    • Segnare la Zona di pesca prima di iniziare l’attività di pesca ;
    • Segnare i capi di salmonidi Trattenuti subito dopo il relativo incarnieramento specificando il tipo di pesce pescato ;
    • Segnare la Zona dove si e Trattenuto il pesce pescato ;
    • Segnare i capi di salmonidi  se Trattenuti la Mattina o il Pomeriggio ;
    • Segnare I capi Trattenuti di:
  • coregoni, carpe e tinche subito dopo il relativo incarnieramento;
  • persico reale soggetto a contingentamento, ad ogni interruzione anche temporanea, dell’esercizio della pesca;
  • Devono comunque essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste;
  • Nelle acque in concessione del bacino di pesca nr. 04 classificate salmonicole, il pescatore associato ad uno o più Bacini di pesca della Provincia di Belluno è esonerato dall’obbligo del tesserino regionale per l’esercizio della pesca ,
  • E’ fatto obbligo però di avere sempre con sé il proprio libretto annuale di associazione;
  • Per le zone particolari di pesca Cattura & Rilascia Zona “P” – NO KILL Zona “O” , è obbligatorio essere muniti di speciale permesso rilasciato da personale autorizzato del bacino di pesca;
  • E’ fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo, di restituirlo presso il punto vendita dove  e stato acquistato oppure inviarlo tramite posta  ( farà fede il timbro postale ) all’A.P.S. CENTRO CADORE  Via IV novembre 11 c.p. 6, 32040 Grea di Cadore, entro e non oltre il 31 ottobre c.a. onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento sulla pesca  per la mancata restituzione del permesso;
  •  

2. MODI ED ATTREZZI DI PESCA

a) Per l’esercizio della pesca nelle acque del Bacino di Pesca nr. 4, ( per il Piave a sud zona “G” vedi lettera I, e per le zone “P” e “0”, vedi regolamento particolare ) è consentito l’uso di una sola canna con o senza mulinello, ed armata di un solo amo, che può terminare con una sola punta, fatta eccezione per l’uso di esche artificiali per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con una o più punte, tale canna inoltre può essere armata di moschiera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere montata di coda di topo con una sola mosca artificiale; 

b) L’ esca naturale “pesce morto”di lunghezza superiore a 9 cm. Si potrà usare a partire dal 1 di giugno ; 

c) Le esche artificiali di lunghezza superiore a 9 cm. Si potranno usare a partire dal 1 di giugno ; 

d) Le esche artificiali di lunghezza superiore a 9 cm. Dovranno essere sempre precedute dal cordino d’acciaio o dal cordino di filo trecciato o dal cordino di filo fluorocarbon, restrizione valida solo nel lago del centro cadore in zona “B”; 

e) Per tutte le esche artificiali di lunghezza superiore a 9 cm. è ammesso un massimo di due ami terminanti con una sola punta privi di ardiglione ; 

f) E’ vietato l’utilizzo dell’attrezzo denominato Bocagrip; 

g) Gli ami utilizzati per le esce naturali con curvatura di ampiezza superiore di cm. 1,5 dovrnno essere privi di ardiglione ; 

h) Per le esche naturali, l’amo da utilizzare potrà terminare con una sola punta, (più punte sono vietate come l’ancoretta) ; 

i) Durante l’esercizio della pesca è vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali e artificiali non consentite; 

j) Nel lago del Centro Cadore è consentito l’uso di due canne; k) Nel lago Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca al persico reale qualora il pescatore utilizzi una sola canna, siffatto strumento può essere armato con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente “ciucci”; 

l) Nelle zone di tutela della trota mormorata (Piave a sud zona “G”) la pesca è consentita con l’uso di una sola canna, armata di un solo amo che può terminare con una o più punte (più punte solo per le esche artificiali), Privi di ardiglione ; 

m) In tutto il Bacino di Pesca nr. 04 è fatto obbligo al pescatore qualora debba rilasciare o voglia rilasciare i salmonidi, timallidi, persico reale, carpe, tinche e luccio specie sottoposte a contingentamento, di tagliare la lenza senza strappare l’amo qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce

n) L’uso del guadino, con diametro massimo o con lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato; 

o) Nel lago del Centro Cadore, per la pesca al luccio, vige l’obbligo di uso del materassino sul quale appoggiare il pesce catturato e portato in asciutta per la slamatura.  

3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

  • Per le seguenti specie è vietata nei sottoindicati periodi:
    • Trota mormorata/ibrido: Vietato Trattenere questo pesce;
    • Trota fario, Trota iridea, Salmerino alpino: dall’ ultimo lunedì di settembre al primo sabato del  mese di marzo;
    • Temolo: Vietato Trattenere questa pesce;
    • Luccio: Vietato Trattenere questa pesce;
    • Persico reale: dal 1° aprile al 31 Maggio;
    • Alborella: dal 1° giugno al 31 Luglio;
    • Tinca : dal 1 maggio al 30 Giugno;
    • Carpa: dal 1 aprile al 30 Giugno; 
    • Barbo, Pigo,  Savetta, Sanguinarola e Scazzone: Vietato Trattenere questi pesci;
    • gambero di fiume o lago Vietato Trattenere questa specie;                                                                                             
  • I pesci catturati nel periodo di divieto, vanno immediatamente rilasciati con tutte le cautele;                                       
  • La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un ora prima del sorgere del sole;
  • Nella giornata di martedì la pesca e vietata ;
  • Nelle acque del Bacino di pesca nr. 4 , la pesca dilettantistica e sportiva è comunque vietata dall’ultimo lunedì del mese di settembre   al primo sabato del mese di  marzo.
  •  Per la stagione di pesca 2023 : Apertura della Pesca Domenica 5marzo e Chiusura della Pesca Domenica 24 settembre. “

4. LUNGHEZZE MINIME
Le misure minime di prelievo sono le seguenti:
- Trota fario cm. 22  (zona G Vietato Trattenerla)              - Trota marmorata / ibrido  Vietato Trattenerla     - Tinca cm. 40
- Salmerino alpino cm. 25                                                    - Temolo  Vietato Trattenerlo                                   - Persico reale cm. 15
- Coregone cm. 30                                                                 - Luccio   Vietato Trattenerlo                                    - Cavedano  cm. 25
- Trota di lago cm. 35                                                            - Barbo    Vietato Trattenerlo                                   - Carpa cm. 40
- Trota iridea nessuna misura minima                                 - Savetta e Pigo Vietato Trattenerli                
N.B. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.

5. QUANTITA’ DI CATTURE CONSENTITE

  •  Nel tratto di fiume Piave zona G. è consentita la cattura della sola trota iridea;
  • Trota marmorata/ibrido: Vietato trattenere questo pesce ;
  • Trota Fario e Iridea: ogni pescatore porta catturare un massimo di 5 esemplari al giorno ( Zona G Trota Fario Vietato Trattenerla ) ;
  • Salmerino alpino: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno ;
  • Temolo: Vietato trattenere questo pesce ;
  • Persico reale: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 300 esemplari a stagione, e non più di 30 al giorno;
  • Luccio: Vietato trattenere questo pesce ;
  • Carpa: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno ;
  • Tinca: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno ;
  • Sanguinarola ,Scazzone ,Pigo ,Savetta , Barbo e Gambero da fiume o lago: Vietato Trattenere queste specie ;
  • Fermo restando le limitazioni ai punti a, b, c, d, e, ogni pescatore potrà catturare un massimo complessivo di 120 esemplari a stagione di salmonidii;
  • Fermo restando le limitazioni ai punti a, b, c, d, e, ogni pescatore potrà catturare un massimo complessivo di 5 esemplari di salmonidi al giorno ;
  • Fermo restando le limitazione ai punti  a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j  ogni pescatore potrà catturare per ciascuna giornata di pesca un massimo di 5 kg. complessivi di pesce di cui non più di 1 Kg. Di esemplari appartenenti alle specie di Tinca e Alborella, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall’ultimo esemplare catturato.

6. USO DI ESCHE E PASTURE

  • E’ consentito l’uso di esche naturali ed artificiali;
  • E vietato: pescare con i pesci esca vivi (si possono utilizzare solo morti sull’amo), con la larva della mosca carnaria (bigattino),    e con le uova di pesce o loro imitazioni, e con il sangue e le interiora di animali;
  • E vietata la detenzione di pesci utilizzati come esca  vivi;
  • I pesci esca si potranno utilizzare sull’amo solo morti;
  • e. I pesci esca morti potranno essere solo delle seguenti specie: alborella, scardola, triotto, sgombro e sardina ogni altra specie di pesce esca e vietata;
  • E’ vietato l’uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o i suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno;
  • Durante l’esercizio della pesca e vietatà la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite;
  • Nelle acque del bacino di pesca nr. 4, è vietato ogni forma di pasturazione.

7. DIVIETI ED OBBLIGHI

  • Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione;
  • E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore di  mt. 10 sia a monte che a valle da : scale di risalita dei pesci, dighe propiamente dette, gratticci, chiuse o idrovore, mt. 30 dalle line elettriche aeree, la suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo di pesca;
  • Divieto dell’uso del motore elettrico durante l’azione di pesca;
  • E’ Vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghioacciati;
  • E’ Vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua in via di prosciugamento sia naturale o artificiale;
  • E’ Vietato l’uso di  eco scandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica o meccanica per l’individuazione delle specie ittiche;
  • E’ fatto divieto di abbandonare pesci, esche, contenitori, non ché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri;
  • E’ sempre Vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare e nelle zone di riposo biologico o di accrescimento;
  • E’ sempre Vietato l’esercizio della pesca a strappo con le mani, con l’impiego di fonti luminose, nonchè la pesca subacquea;
  • E’ Vietato pescare nelle zone particolari di pesca (cattura e rilascia e non uccidere), se non muniti di speciale permesso;
  • E’ Vietata la pesca professionale nelle acque del Bacino di pesca nr.4.
  • E' fatto obbligo al pescatore che ha acquistato il permesso, di restituirlo entro il 31 ottobre 20203.  

8. VIGILANZA E CONTROLLI

  • Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti richiesti, non ché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza;
  • Ogni pescatore dovrà permettere agli agenti adibiti alla vigilanza, il controllo dell’attrezzatura usata durante l’attività di pesca e del cesto e/o degli altri contenitori usati per l’attività di pesca. In caso di diniego l’agente accertatore segnalerà il fatto all’associazione concessionaria per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
  • Chi vedrà comportamenti scorretti da parte di pescatori impegnati nell’attività di pesca, atti di bracconaggio, o atti di inquinamento che danneggino la fauna ittica o il territorio di questo bacino potrà contattare i seguenti numeri: (Regione Veneto per la Provincia di Belluno Ufficio Pesca Tel. 0437 946352) - (Polizia Provinciale tel. 3480157312) - (Carabinieri Forestali Pieve di Cadore tel 0435 33082 tel.112/1515) – (Carabinieri Forestali Pelos di Cadore tel. 0435 99738) - (Guardie Volontarie di bacino tel. 3387359254 ) – (Presidente del bacino di pesca nr. 04 tel. 3385889516)

9. NORME FINALI
La richiesta e l’ottenimento del permesso di pesca comporta l’accettazione di tutte le norme in vigore, oltre a quelle dettate dall’associazione concessionaria.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto e della Provincia di Belluno.
La mancata ottemperanza alle disposizioni dettate dalla legge Regionale sulla pesca, dal Regio Decreto, dal regolamento Provinciale per l’esercizio della pesca e dai provvedimenti di restrizione adottati dal bacino di pesca nr. 4, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 33 della legge regionale n.09 del 31/05/2015.
                                                                                                                                                                                                            

Calalzo di Cadore  lì, 26/02/2023

 

 

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