
Perimetro di competenza :
Dalla confluenza con il fiume Ansiei al confine nord del comune di Ospitale di Cadore, incluso il tratto terminale del fiume Boite dal ponte di Perarolo dell'ex S.S. n. 51 di Alemagna.
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REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE DEL BACINO di PESCA N. 4
Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr.4 è necessario essere muniti dei seguenti documenti:
1. DOCUMENTI di PESCA
> Licenza di pesca ;
> Tesserino regionale (solo per la zona “A”) ;
> Libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino.
1) E’ fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile nero le seguenti annotazioni:
a) la giornata di uscita prima di iniziare l’attività di pesca;
b) la zona di pesca prima di iniziare l’attività di pesca;
c) i capi di salmonidi e timmallidi catturati subito dopo il relativo incarnieramento;
d) i capi di salmonidi e timmallidi se catturati la mattina o il pomeriggio subito dopo il relativo incarnieramento;
e) i capi prelevati:
- di barbi, coregoni, lucci, carpe e tinche subito dopo il relativo incarnieramento;
- di persico reale soggetto a contingentamento, ad ogni interruzione anche temporanea, dell’esercizio della pesca.
2) Devono comunque essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste.
3) Nelle acque in concessione classificate salmonicole, il pescatore munito di libretto annuale di associazione ad una concessione della provincia di Belluno, è esonerato dall’obbligo del tesserino regionale per l’esercizio della pesca.
4) E’ fatto obbligatorio avere con sè il proprio libretto annuale di associazione.
5) Per le zone particolari di pesca Cattura e Rilascia e Non Uccidere, è obbligatorio essere muniti di speciale permesso rilasciato dal concessionario del bacino di pesca.
6) E’ fatto obbligo al pescatore socio di restituire all’A.P.S. CENTRO CADORE il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre c.a., onde evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste dal regolamento sulla pesca per la mancata restituzione.
7) E’ fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo o annuale, di restituirlo all’A.P.S. CENTRO CADORE Via IV novembre 11 c.p. 6, 32040 Grea di Cadore, entro e non oltre il 31 ottobre c.a. onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento sulla pesca per la mancata restituzione del permesso, che potrà essere anche restituito tramite posta inviando una raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di invio.
2. MODI ed ATTREZZI di PESCA
a.Per l’esercizio della pesca in zona A salmonicola, è consentito l’uso di una sola canna con o senza mulinello, ed armata di un solo amo, che può terminare con uno o più dardi (ardiglione), fatta eccezione per l’uso di esche artificiali imitazioni di animali acquatici (CD Minnows) per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con uno o più dardi (ardiglioni), tale canna inoltre può essere armata di moschiera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere armata di coda di topo con una sola mosca artificiale.
b.Nel lago del Centro Cadore è consentito l’uso di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata con un solo amo terminante con uno o più dardi (ardiglione).
c.Nel lago Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca al persico reale qualora il pescatore utilizzi una sola canna, siffatto strumento può essere armato con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente “ciucci”.
d.Per la cattura dei pesciolini da utilizzare come esca si potrà utilizzare la bottiglia.
e.Nelle zone di tutela della trota mormorata (Piave a sud zona “G”) la pesca è consentita con l’uso di una sola canna, armata di un solo amo che può terminare con uno o più dardi, senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.
f.E’ fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l’amo qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce.
g.L’uso del guadino, con diametro massimo o con lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.
h.E’ sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo con le mani, con l’impiego di fonti luminose, nonchè la pesca subacquea.
i. E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di monta dei pesci, la suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo di pesca.
j. E’ sempre vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare e nelle zone di riposo biologico o di accrescimento.
3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA
1) Per le seguenti specie è vietata nei sottoindicati periodi:
- Trota fario, Trota mormorata/ibrido, Trota iridea, Salmerino alpino: dall’ ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo;
- Temolo: dal 1°ottobre al 15 maggio;
- Scozzone: pesca chiusa tutto l’anno;
- Persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio;
- Alborella: dal 1° giugno al 31 luglio;
- Tinca e Carpa: dal 15 maggio al 30 Giugno;
- Luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo.
2) E’ vietata la pesca del gambero di fiume, e del barbo canino.
3) La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un ora prima della levata del sole
(fa testo l’orario inserito nel libretto di associazione e nei permessi).
4) Nelle acque del Bacino di pesca nr. 4 , la pesca dilettantistica e sportiva è comunque vietata dall’ultimo lunedì del mese di settembre al primo sabato del mese di marzo.
4. LUNGHEZZE MINIME
Le misure di prelievo minime sono le seguenti :
- Trota fario cm.22, zona G cm.25
- Trota maromorata e/o ibrido cm. 40
- Trota di lago cm.35
- Salmerino alpino cm.40
- Temolo cm.35, zona G cm.40
- Persico reale cm.15
- Coregone cm.30
- Tinca cm.40
- Carpa cm.40
- Luccio cm.50
- Cavedano, Savetta e Pigo cm.20
- Barbo comune cm.30
N.B. Le lunghezze minime totali dei pesci vanno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
5. QUANTITA' di CATTURE CONSENTITE
a) Trota marmorata e/o ibrido: in tutto il bacino di pesca nr.04, ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 5 esemplari a stagione e non più di uno al giorno;
b) Salmerino alpino: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno;
c) Temolo: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno;
d) Persico reale: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 500 esemplari a stagione, e non più di 30 al giorno;
e) Coregone: ogni pescatore potrà catturarne fino ad un massimo di 10 esemplari al giorno;
f) Carpa: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno;
g) Tinca: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno;
h) Luccio: ogni pescatore potrà catturarne un massimo di 10 esemplari a stagione, e non più di uno al giorno;
i) Fermo restando le limitazioni ai punti a, b, c, ogni pescatore potrà catturare un massimo complessivo di 150 esemplari a stagione tra salmonidi e timmalidi;
j) Fermo restando le limitazioni ai punti a, b, c, ogni pescatore potrà catturare un massimo complessivo di 5 esemplari tra salmonidi e timallidi al giorno.
k) Fermo restando le limitazione ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, ogni pescatore potrà catturare per ciascuna giornata di pesca un massimo di 5 kg. complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall’ultimo esemplare catturato.
6. USO di ESCHE e PASTURE
a. E’ consentito l’uso di esche naturali ed artificiali;
b. E’ vietato pescare con la larva della mosca cartaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali;
c. La pesca con il pesciolino vivo è consentita esclusivamente solo nel lago del Centro Cadore ;
d. Per il restante territorio di questo bacino di pesca, i pesciolini esca si potranno utilizzare sull’amo solo morti;
e. Tali pesciolini vivi devono essere catturati esclusivamente nelle acque del bacino di pesca, in cui sono utilizzati come esca;
f. Il pescatore nel lago del Centro Cadore potrà detenere un massimo di 50 pesciolini vivi delle seguenti specie: sanguinarola, alborella, scardola, triotto ;
g. Il pescatore per il restante territorio di questo bacino potrà detenere fino ad un massimo di 20 pesciolini vivi della specie sanguinarola, ma da utilizzare morti sull’amo;
h. Nelle acque di zona “A” salmonicola, è vietato ogni forma di pasturazione.
7. DIVIETI e OBBLIGHI
a. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione;
b. E’ vietato esercitare la pesca nei corsi e nei bacini d’acqua in via di prosciugamento artificiale;
c. E’ vietato l’uso di ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica o meccanica per l’individuazione delle specie ittiche;
d. E’ fatto divieto di abbandonare pesci, esche, contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri;
e. E’ vietato pescare nelle zone particolari di pesca (cattura e rilascia e non uccidere), se non muniti di speciale permesso;
f. E’ vietata la pesca professionale nelle acque del Bacino di pesca nr.4.
8. VIGILANZA e CONTROLLI
a. Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza;
b. Ogni pescatore dovrà permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l’attività di pesca. In caso di diniego l’agente accertatore segnalerà il fatto all’associazione concessionaria per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
c. Chi vedrà comportamenti scorretti da parte di pescatori impegnati nell’attività di pesca, o atti di bracconaggio o inquinamento atti a danneggiare la fauna o il territorio di questo bacino potrà contattare i seguenti numeri (Polizia Provinciali tel. 3480157312) – (Guardie Forestali tel. 1515) – (Guardie Volontarie di bacino tel. 3355205355) – (Presidente di bacino tel. 3385889516).
9. NORME FINALI
La richiesta e l’ottenimento del libretto di pesca o il permesso di pesca comporta l’accettazione di tutte le norme in vigore (l..R. 19/98 Regolamento Provinciale ) oltre a quelle dettate dall’associazione concessionaria.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della Provincia di Belluno.
’esercizio della pesca in provincia di Belluno o dei provvedimenti di restrizione adottati dai singoli bacini di pesca, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 33 della legge regionale n.19 del 28/04/1998.