• Perimetro Bacino di Pesca •
Il Bacino di Pesca nr. 4 si estende dal fiume Piave a Nord del Lago del Centro Cadore ed in particolare dalla confluenza con il torrente Ansiei (località tre ponti), al fiume Piave a Sud del lago del Centro Cadore in corrispondenza del confine Nord del Comune di Ospitale di Cadore (località Rivalgo), e comprende i seguenti comuni: Calalzo, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Pieve, Vigo e Perarolo (esclusa la valle del torrente Boite facente parte del comune di Perarolo). Le zone di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo bianco indicanti il Bacino di Pesca nr. 4 mentre le zone di divieto di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo giallo.
Regolamento di Pesca
Bacino di Pesca nr. 4 – Centro Cadore
Provincia di Belluno – Bacino di Pesca n. 4
Per esercitare regolarmente la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr. 4 è obbligatorio essere muniti di:
- Un documento di riconoscimento (carta d’identità).
- Permesso temporaneo rilasciato dal concessionario del Bacino nr. 4.
- La pesca dilettantistica richiede la Licenza di tipo B ricevuta del versamento della tassa regionale.
I minori di 18 anni e gli over 70 residenti in Veneto sono esentati dal versamento.
Per la licenza di pesca in Veneto (Tipo B), la ricevuta di versamento sostituisce la licenza fisica.
Il costo è di € 34,00 ed è valido per 1 anno dalla data di pagamento.
Pagamento Online consigliato : https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home
Scarica bollettino pre compilato.
Regole tassative di compilazione del permesso
Prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve obbligatoriamente annotare sul Permesso cartaceo (con inchiostro indelebile nero o blu) o sul Permesso digitale i seguenti dati negli appositi spazi:
- a) Mese e Giorno prima di iniziare l’attività;
- b) Zona di pesca prima di iniziare l’attività;
- c) I capi di salmonidi trattenuti, subito dopo il relativo incarnieramento, specificando la specie;
- d) La Zona dove si è trattenuto il pesce pescato;
- e) I capi di salmonidi trattenuti divisi tra Mattina o Pomeriggio;
- f) I capi trattenuti di coregoni, carpe e tinche (subito dopo l’incarnieramento) e del persico reale soggetto a contingentamento (ad ogni interruzione, anche temporanea, della pesca).
Note importanti:
- Nelle acque classificate salmonicole del bacino 04, il pescatore associato ad uno o più Bacini della Provincia di Belluno è esonerato dall’obbligo del tesserino regionale per l’esercizio della pesca, ma è fatto obbligo di avere sempre con sé il proprio libretto annuale di associazione.
- Per le zone particolari di pesca Cattura & Rilascia Zona “P” – NO KILL Zona “O”, è obbligatorio essere muniti di speciale permesso rilasciato da personale autorizzato del bacino di pesca.
- È fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo di restituirlo entro il 31 ottobre presso il punto vendita dove è stato acquistato oppure inviarlo tramite posta a: A.S.D. Pescatori Sportivi Centro Cadore, Via IV Novembre 11, c.p. 6, 32040 Grea di Cadore, onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
a) È consentito l’uso di una sola canna (con o senza mulinello) armata di un solo amo con una sola punta. Fanno eccezione le esche artificiali (massimo due ami terminanti con una o più punte) e le montature a moschiera o camolera (massimo tre ami) o coda di topo (una sola mosca artificiale).
b) L’esca naturale “pesce morto” si può utilizzare solo dal 1° giugno e con misura non superiore ai 9 cm.
c) Nel lago del Centro Cadore, le esche artificiali superiori a 9 cm devono essere sempre precedute da un cordino d’acciaio, trecciato o fluorocarbon.
d) Le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo a partire dal 1° giugno.
e) Per le esche artificiali superiori a 9 cm sono ammessi al massimo due ami con una sola punta privi di ardiglione.
f) È severamente vietato l’utilizzo del Boga-grip.
g) L’ampiezza della curvatura dell’amo (sia per esche naturali che artificiali) non può superare i 2,5 cm.
h) Gli ami per esche naturali con curvatura superiore a 1,5 cm devono essere privi di ardiglione.
i) Per le esche naturali l’amo può avere una sola punta (vietate le ancorette o più punte).
j) Nelle zones No Kill ed Erto è obbligatorio l’uso dell’amo singolo privo di ardiglione per ogni tipo di esca.
k) Vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali non consentite.
l) Nel lago del Centro Cadore è consentito l’uso di due canne.
m) Esclusivamente per la pesca al persico reale nel lago Centro Cadore, se si usa una sola canna, l’attrezzo può montare fino a 3 ami con esche artificiali (“ciucci”).
n) Nella zona di tutela della trota marmorata (Piave a sud zona “G”), si pesca con una sola canna e un solo amo privo di ardiglione (più punte consentite solo su esche artificiali).
o) Obbligo di tagliare la lenza senza strappare l’amo se il pesce da rilasciare ha ingoiato l’esca naturale e l’amo non sporge dalla bocca.
p) Il guadino (diametro o lato massimo di 50 cm) è ammesso solo come ausilio per il recupero del pesce allamato.
q) Obbligo di utilizzo del materassino di slamatura per la pesca al luccio nel lago del Centro Cadore.
| Specie Ittica | Periodo di Divieto / Restrizioni 2026 |
|---|---|
| Trota Marmorata e Ibrido | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Temolo | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Luccio | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Barbo, Pigo, Savetta, Sanguinarola, Scazzone | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Gambero di fiume o lago | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Trota Fario, Trota Iridea, Salmerino Alpino | Dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo |
| Persico Reale | Dal 1° Aprile al 31 Maggio |
| Alborella | Dal 1° Giugno al 31 Luglio |
| Tinca | Dal 1° Aprile Circa al 30 Giugno |
| Carpa | Dal 1° Aprile al 30 Giugno |
Regole generali sui divieti
- I pesci catturati nei periodi di divieto vanno liberati subito con cura.
- Nelle acque salmonicole la pesca è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba.
- La pesca è totalmente vietata nella giornata di MARTEDÌ.
- La pesca sportiva e dilettantistica generale nel Bacino 4 è chiusa dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
DATE STAGIONE DI PESCA 2026:
- Apertura: Domenica 8 marzo 2026
- Chiusura: Domenica 27 settembre 2026
- Trota Marmorata/Ibrido, Temolo, Luccio, Barbo, Savetta e Pigo: Vietato il trattenimento (qualsiasi misura).
- Trota fario: cm 22 (Attenzione: nella Zona G del Piave a sud è vietato il trattenimento).
- Salmerino alpino: cm 25.
- Coregone: cm 30.
- Trota di lago: cm 35.
- Persico reale: cm 15.
- Cavedano: cm 25.
- Tinca: cm 40.
- Carpa: cm 40.
- Trota iridea: Nessuna misura minima.
| Specie / Ambito | Disposizione di Legge (Testo Integrale) |
|---|---|
| Fiume Piave (Zona G) | Nel tratto di fiume Piave zona G è consentito trattenere esclusivamente la trota iridea. |
| Trattenimento Vietato | Trattenimento vietato per tutti i principali pesci autoctoni a tutela integrata. |
| Luccio | Luccio: Vietato trattenerlo, obbligo di rilascio immediato. |
| Trota Fario e Iridea | Trota Fario e Iridea: Massimo 5 esemplari al giorno complessivi (Trota Fario vietata in Zona G). |
| Salmerino alpino | Salmerino alpino: Massimo 10 esemplari a stagione, e non più di 1 al giorno. |
| Persico reale | Persico reale: Massimo 300 esemplari a stagione, e non più di 30 al giorno. |
| Carpa e Tinca | Carpa e Tinca: Massimo 10 esemplari a stagione per specie, e non più di 1 al giorno. |
| Salmonidi (Stagione) | Massimo complessivo stagionale di salmonidi: 120 esemplari. |
| Salmonidi (Giorno) | Massimo complessivo giornaliero di salmonidi: 5 esemplari. |
| Peso Massimo Giornaliero | Limite di peso giornaliero: Ogni pescatore può trattenere al massimo 5 kg complessivi di pesce al giorno. |
Di questi, non più di 1 kg può essere costituito da Tinca e Alborella (salvo il caso in cui il limite venga superato dall’ultimo capo catturato).
| Regola / Tipologia | Normativa Esche e Pasture (Testo Integrale) |
|---|---|
| Esche Consentite | Consentite esche naturali ed artificiali fino a un massimo di 9 cm di lunghezza. |
| Severamente Vietato | È SEVERAMENTE VIETATO: pescare con pesci esca vivi, usare la larva della mosca carnaria, uova di pesce, sangue e interiora. |
| Restrizione Temporale | L’esca “pesce morto” e le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo dal 1° giugno. |
| Pesci Esca Consentiti | I pesci esca utilizzabili (esclusivamente morti) appartengono solo alle seguenti specie: alborella, scardola, triotto, sgombro e sardina. |
| Divieto Stagionale | Vietato l’uso di boiles, tigernuts, mais e suoi derivati dal 1° Aprile al 30 giugno. |
| Pasturazione | Nelle acque del Bacino di pesca nr. 4 è vietata qualsiasi forma di pasturazione. |
| Ambito / Tutela | Disposizione Generale (Testo Integrale) |
|---|---|
| Metodi Proibiti | Proibita la pesca con materiale explosive, corrente elettrica o sostanze chimiche stordenti. |
| Distanze Minime | Vietato pescare a distanza inferiore di 10 metri da scale di risalita dei pesci, dighe, chiuse e a meno di 30 metri dalle linee elettriche aeree. |
| Propulsione | Divieto di utilizzo del motore elettrico durante l’azione di pesca (pesca a traina). |
| Stato delle Acque | Vietato pescare in acque totalmente o parzialmente ghiacciate o in via di prosciugamento. |
| Strumentazione | Vietato l’uso di ecoscandagli, sonar o altri sistemi elettronici di individuazione del pesce. |
| Siti e Tecniche | Vietata la pesca dai ponti stradali, nelle zone di riposo biologico, la pesca a strappo, con le mani, subacquea o con fonti luminose. |
| Tutela Sponde | Divieto assoluto di abbandono di rifiuti, esche o materiali sulle sponde. |
I pescatori hanno l’obbligo di esibire i documenti, le attrezzature, il cesto e il pescato agli agenti di vigilanza su richiesta. Il diniego comporta sanzioni disciplinari.
In caso di comportamenti scorretti, bracconaggio o inquinamento ambientale nel territorio del Bacino 4, si prega di contattare immediatamente i seguenti numeri telefonici:
- Ufficio Pesca Provincia di Belluno: Tel. +39 0437 946352
- Carabinieri Forestali Pieve di Cadore: Tel. +39 0435 33082
- Guardie Volontarie di Bacino: Tel. +39 338 7359254
- Presidente del Bacino di Pesca nr. 04: Tel. +39 338 5889516
L’ottenimento del permesso implica la totale accettazione del regolamento dell’associazione. Per quanto non espressamente specificato, si applicano le leggi vigenti della Regione Veneto e della Provincia di Belluno. Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dall’art. 33 della legge regionale n. 09 del 31/05/2015.
Documenti di pesca e modalità di compilazione
Provincia di Belluno – Bacino di Pesca n. 4
Per esercitare regolarmente la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr. 4 è obbligatorio essere muniti di:
- Un documento di riconoscimento (carta d’identità).
- Permesso temporaneo rilasciato dal concessionario del Bacino nr. 4.
- La pesca dilettantistica richiede la Licenza di tipo B ricevuta del versamento della tassa regionale.
I minori di 18 anni e gli over 70 residenti in Veneto sono esentati dal versamento.
Per la licenza di pesca in Veneto (Tipo B), la ricevuta di versamento sostituisce la licenza fisica.
Il costo è di € 34,00 ed è valido per 1 anno dalla data di pagamento.
Pagamento Online consigliato : https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home
Scarica bollettino pre compilato.
Regole tassative di compilazione del permesso Prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve obbligatoriamente annotare sul Permesso cartaceo (con inchiostro indelebile nero o blu) o sul Permesso digitale i seguenti dati negli appositi spazi:
- a) Mese e Giorno prima di iniziare l’attività;
- b) Zona di pesca prima di iniziare l’attività;
- c) I capi di salmonidi trattenuti, subito dopo il relativo incarnieramento, specificando la specie;
- d) La Zona dove si è trattenuto il pesce pescato;
- e) I capi di salmonidi trattenuti divisi tra Mattina o Pomeriggio;
- f) I capi trattenuti di coregoni, carpe e tinche (subito dopo l’incarnieramento) e del persico reale soggetto a contingentamento (ad ogni interruzione, anche temporanea, della pesca).
Note importanti: * Nelle acque classificate salmonicole del bacino 04, il pescatore associato ad uno o più Bacini della Provincia di Belluno è esonerato dall’obbligo del tesserino regionale per l’esercizio della pesca, ma è fatto obbligo di avere sempre con sé il proprio libretto annuale di associazione.
Per le zone particolari di pesca Cattura & Rilascia Zona “P” – NO KILL Zona “O”, è obbligatorio essere muniti di speciale permesso rilasciato da personale autorizzato del bacino di pesca.
È fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo di restituirlo entro il 31 ottobre presso il punto vendita dove è stato acquistato oppure inviarlo tramite posta a: A.S.D. Pescatori Sportivi Centro Cadore, Via IV Novembre 11, c.p. 6, 32040 Grea di Cadore, onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.


Modi ed attrezzi di pesca consentiti
a) È consentito l’uso di una sola canna (con o senza mulinello) armata di un solo amo con una sola punta. Fanno eccezione le esche artificiali (massimo due ami terminanti con una o più punte) e le montature a moschiera o camolera (massimo tre ami) o coda di topo (una sola mosca artificiale).
b) L’esca naturale “pesce morto” si può utilizzare solo dal 1° giugno e con misura non superiore ai 9 cm.
c) Nel lago del Centro Cadore, le esche artificiali superiori a 9 cm devono essere sempre precedute da un cordino d’acciaio, trecciato o fluorocarbon.
d) Le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo a partire dal 1° giugno.
e) Per le esche artificiali superiori a 9 cm sono ammessi al massimo due ami con una sola punta privi di ardiglione.
f) È severamente vietato l’utilizzo del Boga-grip.
g) L’ampiezza della curvatura dell’amo (sia per esche naturali che artificiali) non può superare i 2,5 cm.
h) Gli ami per esche naturali con curvatura superiore a 1,5 cm devono essere privi di ardiglione.
i) Per le esche naturali l’amo può avere una sola punta (vietate le ancorette o più punte).
j) Nelle zone No Kill ed Erto è obbligatorio l’uso dell’amo singolo privo di ardiglione per ogni tipo di esca.
k) Vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali non consentite.
l) Nel lago del Centro Cadore è consentito l’uso di due canne.
m) Esclusivamente per la pesca al persico reale nel lago Centro Cadore, se si usa una sola canna, l’attrezzo può montare fino a 3 ami con esche artificiali (“ciucci”).
n) Nella zona di tutela della trota marmorata (Piave a sud zona “G”), si pesca con una sola canna e un solo amo privo di ardiglione (più punte consentite solo su esche artificiali).
o) Obbligo di tagliare la lenza senza strappare l’amo se il pesce da rilasciare ha ingoiato l’esca naturale e l’amo non sporge dalla bocca.
p) Il guadino (diametro o lato massimo di 50 cm) è ammesso solo come ausilio per il recupero del pesce allamato.
q) Obbligo di utilizzo del materassino di slamatura per la pesca al luccio nel lago del Centro Cadore.
Periodi di divieto di pesca e date stagione 2026
La pesca delle seguenti specie è vietata nei seguenti periodi dell’anno 2026:
| Specie Ittica | Periodo di Divieto / Restrizioni 2026 |
| Trota Marmorata e Ibrido | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Temolo | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Luccio | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Barbo, Pigo, Savetta, Sanguinarola, Scazzone | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Gambero di fiume o lago | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Trota Fario, Trota Iridea, Salmerino Alpino | Dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo |
| Persico Reale | Dal 1° Aprile al 31 Maggio |
| Alborella | Dal 1° Giugno al 31 Luglio |
| Tinca | Dal 1° Aprile Circa al 30 Giugno |
| Carpa | Dal 1° Aprile al 30 Giugno |
Regole generali sui divieti
- I pesci catturati nei periodi di divieto vanno liberati subito con cura.
- Nelle acque salmonicole la pesca è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba.
- La pesca è totalmente vietata nella giornata di MARTEDÌ.
- La pesca sportiva e dilettantistica generale nel Bacino 4 è chiusa dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
DATE STAGIONE DI PESCA 2026:
- Apertura: Domenica 8 marzo 2026
- Chiusura: Domenica 27 settembre 2026


Lunghezze minime di prelievo (Misure dei pesci)
Le lunghezze totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.
Sotto queste misure è obbligatorio il rilascio:
Trota Marmorata/Ibrido, Temolo, Luccio, Barbo, Savetta e Pigo: Vietato il trattenimento (qualsiasi misura).
Trota fario: cm 22 (Attenzione: nella Zona G del Piave a sud è vietato il trattenimento)
Salmerino alpino: cm 25
Coregone: cm 30
Trota di lago: cm 35
Persico reale: cm 15
Cavedano: cm 25
Tinca: cm 40
Carpa: cm 40
Trota iridea: Nessuna misura minima
Quantità di catture e quote consentite
a) Nel tratto di fiume Piave zona G è consentito trattenere esclusivamente la trota iridea.
b, c, g, j) Trattenimento vietato per: Trota marmorata/ibrido, Temolo, Luccio, Sanguinarola, Scazzone, Pigo, Savetta, Barbo e Gambero.
d) Trota Fario e Iridea: Massimo 5 esemplari al giorno complessivi (Trota Fario vietata in Zona G).
e) Salmerino alpino: Massimo 10 esemplari a stagione, e non più di 1 al giorno.
f) Persico reale: Massimo 300 esemplari a stagione, e non più di 30 al giorno.
h, i) Carpa e Tinca: Massimo 10 esemplari a stagione per specie, e non più di 1 al giorno.
k) Massimo complessivo stagionale di salmonidi: 120 esemplari.
l) Massimo complessivo giornaliero di salmonidi: 5 esemplari.
m) Limite di peso giornaliero: Ogni pescatore può trattenere al massimo 5 kg complessivi di pesce al giorno.
Di questi, non più di 1 kg può essere costituito da Tinca e Alborella (salvo il caso in cui il limite venga superato dall’ultimo capo catturato).


Uso di esche e pasture consentite e vietate
a, b) Consentite esche naturali ed artificiali fino a un massimo di 9 cm di lunghezza.
c, f, g) È SEVERAMENTE VIETATO: pescare con pesci esca vivi (ammessi solo morti) , usare la larva della mosca carnaria (bigattino), uova di pesce (o loro imitazioni), sangue e interiora di animali.
d, e) L’esca “pesce morto” e le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo dal 1° giugno.
h) I pesci esca utilizzabili (esclusivamente morti) appartengono solo alle seguenti specie: alborella, scardola, triotto, sgombro e sardina. Qualsiasi altra specie è vietata.
i) Vietato l’uso di boiles, tigernuts, mais e suoi derivati (sia come esca che come pastura) dal 1° Aprile al 30 giugno.
k) Nelle acque del Bacino di pesca nr. 4 è vietata qualsiasi forma di pasturazione.
Divieti ed obblighi generali
a) Proibita la pesca con materiale esplodente, corrente elettrica o sostanze chimiche stordenti.
b) Vietato pescare a distanza inferiore di 10 metri da scale di risalita dei pesci, dighe, chiuse o graticci, e a meno di 30 metri dalle linee elettriche aeree (la distanza si applica sia al pescatore che alla posizione dell’esca).
c) Divieto di utilizzo del motore elettrico durante l’azione di pesca.
d, e) Vietato pescare in acque totalmente o parzialmente ghiacciate o in via di prosciugamento.
f) Vietato l’uso di ecoscandagli, sonar o altri sistemi elettronici di individuazione del pesce.
g, h) Vietata la pesca dai ponti stradali, nelle zone di riposo biologico, la pesca a strappo, con le mani, subacquea o con fonti luminose.
i) Divieto assoluto di abbandono di rifiuti, esche o materiali sulle sponde.
k) È vietata la pesca professionale.


Vigilanza, controlli e numeri utili di emergenza
I pescatori hanno l’obbligo di esibire i documenti, le attrezzature, il cesto e il pescato agli agenti di vigilanza su richiesta. Il diniego comporta sanzioni disciplinari.
In caso di comportamenti scorretti, bracconaggio o inquinamento ambientale nel territorio del Bacino 4, si prega di contattare immediatamente i seguenti numeri telefonici:
- Ufficio Pesca Provincia di Belluno e Regione Veneto: Tel. +39 0437 946352
- Carabinieri Forestali Pieve di Cadore: Tel. +39 0435 33082 (o emergenza 112 / 1515)
- Carabinieri Forestali Pelos di Cadore: Tel. +39 0435 99738
- Guardie Volontarie di Bacino: Tel. +39 338 7359254
- Presidente del Bacino di Pesca nr. 04: +39 Tel. 338 5889516
L’ottenimento del permesso implica la totale accettazione del regolamento dell’associazione. Per quanto non espressamente specificato, si applicano le leggi vigenti della Regione Veneto e della Provincia di Belluno. Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dall’art. 33 della legge regionale n. 09 del 31/05/2015.