Per approfondire il regolamento della Regione Veneto visita: pescasportiva.regione.veneto.it
Le norme per l’esercizio della pesca nelle acque del Bacino di Pesca nr. 4
Il Bacino di Pesca nr. 4 si estende dal fiume Piave a Nord del Lago del Centro Cadore ed in particolare dalla confluenza con il torrente Ansiei (località tre ponti), al fiume Piave a Sud del lago del Centro Cadore in corrispondenza del confine Nord del Comune di Ospitale di Cadore (località Rivalgo), e comprende i seguenti comuni: Calalzo, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Pieve, Vigo e Perarolo (esclusa la valle del torrente Boite facente parte del comune di Perarolo).
Le zone di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo bianco indicanti il Bacino di Pesca nr. 4 mentre le zone di divieto di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo giallo.
Riferimento normativo: L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19, artt. 9 (Licenze di pesca), 10 (minori e anziani), 11 (residenti all’estero), 11-bis (permessi temporanei).
Provincia di Belluno – Bacino di Pesca n. 4
Per esercitare regolarmente la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr. 4 è obbligatorio essere muniti di:
I minori di 18 anni e gli over 70 residenti in Veneto sono esentati dal versamento.
Per la licenza di pesca in Veneto (Tipo B), la ricevuta di versamento sostituisce la licenza fisica.
Il costo è di € 34,00 ed è valido per 1 anno dalla data di pagamento.
Pagamento Online consigliato : https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home
Scarica bollettino pre compilato.
Regole tassative di compilazione del permesso
Prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve obbligatoriamente annotare sul Permesso cartaceo (con inchiostro indelebile nero o blu) o sul Permesso digitale i seguenti dati negli appositi spazi:
Note importanti:
Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, artt. 13-14 (Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A/B).
a) È consentito l’uso di una sola canna (con o senza mulinello) armata di un solo amo con una sola punta. Fanno eccezione le esche artificiali (massimo due ami terminanti con una o più punte) e le montature a moschiera o camolera (massimo tre ami) o coda di topo (una sola mosca artificiale).
b) L’esca naturale “pesce morto” si può utilizzare solo dal 1° giugno e con misura non superiore ai 9 cm.
c) Nel lago del Centro Cadore, le esche artificiali superiori a 9 cm devono essere sempre precedute da un cordino d’acciaio, trecciato o fluorocarbon.
d) Le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo a partire dal 1° giugno.
e) Per le esche artificiali superiori a 9 cm sono ammessi al massimo due ami con una sola punta privi di ardiglione.
f) È severamente vietato l’utilizzo del Boga-grip.
g) L’ampiezza della curvatura dell’amo (sia per esche naturali che artificiali) non può superare i 2,5 cm.
h) Gli ami per esche naturali con curvatura superiore a 1,5 cm devono essere privi di ardiglione.
i) Per le esche naturali l’amo può avere una sola punta (vietate le ancorette o più punte).
j) Nelle zones No Kill ed Erto è obbligatorio l’uso dell’amo singolo privo di ardiglione per ogni tipo di esca.
k) Vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali non consentite.
l) Nel lago del Centro Cadore è consentito l’uso di due canne.
m) Esclusivamente per la pesca al persico reale nel lago Centro Cadore, se si usa una sola canna, l’attrezzo può montare fino a 3 ami con esche artificiali (“ciucci”).
n) Nella zona di tutela della trota marmorata (Piave a sud zona “G”), si pesca con una sola canna e un solo amo privo di ardiglione (più punte consentite solo su esche artificiali).
o) Obbligo di tagliare la lenza senza strappare l’amo se il pesce da rilasciare ha ingoiato l’esca naturale e l’amo non sporge dalla bocca.
p) Il guadino (diametro o lato massimo di 50 cm) è ammesso solo come ausilio per il recupero del pesce allamato.
q) Obbligo di utilizzo del materassino di slamatura per la pesca al luccio nel lago del Centro Cadore.
Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 29, commi 1-2; L.R. Veneto 19/1998, art. 14.
| Specie Ittica | Periodo di Divieto / Restrizioni 2026 |
|---|---|
| Trota Marmorata e Ibrido | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Temolo | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Luccio | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Barbo, Pigo, Savetta, Sanguinarola, Scazzone | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Gambero di fiume o lago | DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO |
| Trota Fario, Trota Iridea, Salmerino Alpino | Dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo |
| Persico Reale | Dal 1° Aprile al 31 Maggio |
| Alborella | Dal 1° Giugno al 31 Luglio |
| Tinca | Dal 1° Aprile Circa al 30 Giugno |
| Carpa | Dal 1° Aprile al 30 Giugno |
Regole generali sui divieti
DATE STAGIONE DI PESCA 2026:
Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 13; Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 29, comma 6.
Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 13; Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 11; Deliberazione del Consiglio Provinciale di Belluno n. 50 del 31/07/2023.
| Specie / Ambito | Disposizione di Legge (Testo Integrale) |
|---|---|
| Fiume Piave (Zona G) | Nel tratto di fiume Piave zona G è consentito trattenere esclusivamente la trota iridea. |
| Trattenimento Vietato | Trattenimento vietato per tutti i principali pesci autoctoni a tutela integrata. |
| Luccio | Luccio: Vietato trattenerlo, obbligo di rilascio immediato. |
| Trota Fario e Iridea | Trota Fario e Iridea: Massimo 5 esemplari al giorno complessivi (Trota Fario vietata in Zona G). |
| Salmerino alpino | Salmerino alpino: Massimo 10 esemplari a stagione, e non più di 1 al giorno. |
| Persico reale | Persico reale: Massimo 300 esemplari a stagione, e non più di 30 al giorno. |
| Carpa e Tinca | Carpa e Tinca: Massimo 10 esemplari a stagione per specie, e non più di 1 al giorno. |
| Salmonidi (Stagione) | Massimo complessivo stagionale di salmonidi: 120 esemplari. |
| Salmonidi (Giorno) | Massimo complessivo giornaliero di salmonidi: 5 esemplari. |
| Peso Massimo Giornaliero | Limite di peso giornaliero: Ogni pescatore può trattenere al massimo 5 kg complessivi di pesce al giorno. |
Di questi, non più di 1 kg può essere costituito da Tinca e Alborella (salvo il caso in cui il limite venga superato dall’ultimo capo catturato).
Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 8 (alcune disposizioni derivano anche dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Belluno n. 50/2023).
| Regola / Tipologia | Normativa Esche e Pasture (Testo Integrale) |
|---|---|
| Esche Consentite | Consentite esche naturali ed artificiali fino a un massimo di 9 cm di lunghezza. |
| Severamente Vietato | È SEVERAMENTE VIETATO: pescare con pesci esca vivi, usare la larva della mosca carnaria, uova di pesce, sangue e interiora. |
| Restrizione Temporale | L’esca “pesce morto” e le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo dal 1° giugno. |
| Pesci Esca Consentiti | I pesci esca utilizzabili (esclusivamente morti) appartengono solo alle seguenti specie: alborella, scardola, triotto, sgombro e sardina. |
| Divieto Stagionale | Vietato l’uso di boiles, tigernuts, mais e suoi derivati dal 1° Aprile al 30 giugno. |
| Pasturazione | Nelle acque del Bacino di pesca nr. 4 è vietata qualsiasi forma di pasturazione. |
Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 12 (Divieti ed obblighi); Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 12.
| Ambito / Tutela | Disposizione Generale (Testo Integrale) |
|---|---|
| Metodi Proibiti | Proibita la pesca con materiale explosive, corrente elettrica o sostanze chimiche stordenti. |
| Distanze Minime | Vietato pescare a distanza inferiore di 10 metri da scale di risalita dei pesci, dighe, chiuse e a meno di 30 metri dalle linee elettriche aeree. |
| Propulsione | Divieto di utilizzo del motore elettrico durante l’azione di pesca (pesca a traina). |
| Stato delle Acque | Vietato pescare in acque totalmente o parzialmente ghiacciate o in via di prosciugamento. |
| Strumentazione | Vietato l’uso di ecoscandagli, sonar o altri sistemi elettronici di individuazione del pesce. |
| Siti e Tecniche | Vietata la pesca dai ponti stradali, nelle zone di riposo biologico, la pesca a strappo, con le mani, subacquea o con fonti luminose. |
| Tutela Sponde | Divieto assoluto di abbandono di rifiuti, esche o materiali sulle sponde. |
Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 15 (Vigilanza e ripopolamenti); sanzioni ai sensi dell’art. 33 della medesima legge.
I pescatori hanno l’obbligo di esibire i documenti, le attrezzature, il cesto e il pescato agli agenti di vigilanza su richiesta. Il diniego comporta sanzioni disciplinari.
In caso di comportamenti scorretti, bracconaggio o inquinamento ambientale nel territorio del Bacino 4, si prega di contattare immediatamente i seguenti numeri telefonici:
L’ottenimento del permesso implica la totale accettazione del regolamento dell’associazione. Per quanto non espressamente specificato, si applicano le leggi vigenti della Regione Veneto e della Provincia di Belluno. Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dall’art. 33 della legge regionale n. 09 del 11/05/2015.
Legge regionale
Legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19
Regolamento regionale
Regolamento regionale Veneto 03 gennaio 2023, n. 1
Delibera provinciale
Deliberazione del Consiglio Provinciale di Belluno n. 50 del 31/07/2023
Disposizioni integrative ed attuative del Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1.
Atto provinciale
Atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 26 del 27/02/2024
Disciplinare per l’esercizio della pesca detta “carpfishing” nei laghi di Centro Cadore, Corlo e Santa Croce.