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Bacino di Pesca N. 4
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Per approfondire il regolamento della Regione Veneto visita: pescasportiva.regione.veneto.it

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Bacino di Pesca N. 4 — Centro Cadore

Regolamento di Pesca

Le norme per l’esercizio della pesca nelle acque del Bacino di Pesca nr. 4

Perimetro del Bacino di Pesca

Il Bacino di Pesca nr. 4 si estende dal fiume Piave a Nord del Lago del Centro Cadore ed in particolare dalla confluenza con il torrente Ansiei (località tre ponti), al fiume Piave a Sud del lago del Centro Cadore in corrispondenza del confine Nord del Comune di Ospitale di Cadore (località Rivalgo), e comprende i seguenti comuni: Calalzo, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Pieve, Vigo e Perarolo (esclusa la valle del torrente Boite facente parte del comune di Perarolo).

Le zone di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo bianco indicanti il Bacino di Pesca nr. 4 mentre le zone di divieto di pesca sono contrassegnate da tabelle a sfondo giallo.

Pescatori Stranieri — Come Ottenere la Licenza di Pesca

Guida passo-passo per i pescatori in visita dall’estero.

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Scegli la licenza corretta

La maggior parte dei pescatori in visita necessita della Licenza Tipo D (dilettantistica, breve durata): costa €13,00 ed è valida per 3 mesi dalla data di pagamento.

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Versa la tassa regionale di pesca

Se disponi di codice fiscale italiano e SPID/CIE, puoi pagare online su mypay.regione.veneto.it. In alternativa, scarica il bollettino postale precompilato e paga presso qualsiasi ufficio Poste Italiane. Conserva la ricevuta di pagamento: sostituisce la licenza fisica.

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Ottieni il permesso temporaneo per il Bacino nr. 4

Acquista il permesso temporaneo presso un rivenditore autorizzato o punto vendita del Bacino di Pesca nr. 4. È richiesto in aggiunta alla licenza regionale.

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Compila correttamente il permesso

Prima di iniziare a pescare, annota data e zona di pesca sul permesso (vedi Box 1 qui sotto per i dettagli completi). È obbligatorio anche per una sola giornata di pesca.

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Porta sempre i documenti mentre peschi

Tieni sempre con te documento d’identità, ricevuta di pagamento (licenza) e permesso temporaneo: potrebbero esserti richiesti dagli agenti di vigilanza.

Riferimento normativo: L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19, artt. 9 (Licenze di pesca), 10 (minori e anziani), 11 (residenti all’estero), 11-bis (permessi temporanei).

Provincia di Belluno – Bacino di Pesca n. 4
Per esercitare regolarmente la pesca nelle acque della provincia di Belluno e nel bacino di pesca nr. 4 è obbligatorio essere muniti di:

  • Un documento di riconoscimento (carta d’identità).
  • Permesso temporaneo rilasciato dal concessionario del Bacino nr. 4.
  • La pesca dilettantistica richiede la Licenza di tipo B ricevuta del versamento della tassa regionale.

I minori di 18 anni e gli over 70 residenti in Veneto sono esentati dal versamento.
Per la licenza di pesca in Veneto (Tipo B), la ricevuta di versamento sostituisce la licenza fisica.
Il costo è di € 34,00 ed è valido per 1 anno dalla data di pagamento.
Pagamento Online consigliato : https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home
Scarica bollettino pre compilato.

Regole tassative di compilazione del permesso
Prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve obbligatoriamente annotare sul Permesso cartaceo (con inchiostro indelebile nero o blu) o sul Permesso digitale i seguenti dati negli appositi spazi:

  • a) Mese e Giorno prima di iniziare l’attività;
  • b) Zona di pesca prima di iniziare l’attività;
  • c) I capi di salmonidi trattenuti, subito dopo il relativo incarnieramento, specificando la specie;
  • d) La Zona dove si è trattenuto il pesce pescato;
  • e) I capi di salmonidi trattenuti divisi tra Mattina o Pomeriggio;
  • f) I capi trattenuti di coregoni, carpe e tinche (subito dopo l’incarnieramento) e del persico reale soggetto a contingentamento (ad ogni interruzione, anche temporanea, della pesca).

Note importanti:

  • Nelle acque classificate salmonicole del bacino 04, il pescatore associato ad uno o più Bacini della Provincia di Belluno è esonerato dall’obbligo del tesserino regionale per l’esercizio della pesca, ma è fatto obbligo di avere sempre con sé il proprio libretto annuale di associazione.
  • Per le zone particolari di pesca Cattura & Rilascia Zona “P” – NO KILL Zona “O”, è obbligatorio essere muniti di speciale permesso rilasciato da personale autorizzato del bacino di pesca.
  • È fatto obbligo al pescatore che abbia acquistato un permesso temporaneo di restituirlo entro il 31 ottobre presso il punto vendita dove è stato acquistato oppure inviarlo tramite posta a: A.S.D. Pescatori Sportivi Centro Cadore, Via IV Novembre 11, c.p. 6, 32040 Grea di Cadore, onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
Compilazione documenti di pesca

Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, artt. 13-14 (Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A/B).

a) È consentito l’uso di una sola canna (con o senza mulinello) armata di un solo amo con una sola punta. Fanno eccezione le esche artificiali (massimo due ami terminanti con una o più punte) e le montature a moschiera o camolera (massimo tre ami) o coda di topo (una sola mosca artificiale).
b) L’esca naturale “pesce morto” si può utilizzare solo dal 1° giugno e con misura non superiore ai 9 cm.
c) Nel lago del Centro Cadore, le esche artificiali superiori a 9 cm devono essere sempre precedute da un cordino d’acciaio, trecciato o fluorocarbon.
d) Le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo a partire dal 1° giugno.
e) Per le esche artificiali superiori a 9 cm sono ammessi al massimo due ami con una sola punta privi di ardiglione.
f) È severamente vietato l’utilizzo del Boga-grip.
g) L’ampiezza della curvatura dell’amo (sia per esche naturali che artificiali) non può superare i 2,5 cm.
h) Gli ami per esche naturali con curvatura superiore a 1,5 cm devono essere privi di ardiglione.
i) Per le esche naturali l’amo può avere una sola punta (vietate le ancorette o più punte).
j) Nelle zones No Kill ed Erto è obbligatorio l’uso dell’amo singolo privo di ardiglione per ogni tipo di esca.
k) Vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali non consentite.
l) Nel lago del Centro Cadore è consentito l’uso di due canne.
m) Esclusivamente per la pesca al persico reale nel lago Centro Cadore, se si usa una sola canna, l’attrezzo può montare fino a 3 ami con esche artificiali (“ciucci”).
n) Nella zona di tutela della trota marmorata (Piave a sud zona “G”), si pesca con una sola canna e un solo amo privo di ardiglione (più punte consentite solo su esche artificiali).
o) Obbligo di tagliare la lenza senza strappare l’amo se il pesce da rilasciare ha ingoiato l’esca naturale e l’amo non sporge dalla bocca.
p) Il guadino (diametro o lato massimo di 50 cm) è ammesso solo come ausilio per il recupero del pesce allamato.
q) Obbligo di utilizzo del materassino di slamatura per la pesca al luccio nel lago del Centro Cadore.

Preparazione attrezzi di pesca

Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 29, commi 1-2; L.R. Veneto 19/1998, art. 14.

Specie ItticaPeriodo di Divieto / Restrizioni 2026
Trota Marmorata e IbridoDIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO
TemoloDIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO
LuccioDIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO
Barbo, Pigo, Savetta, Sanguinarola, ScazzoneDIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO
Gambero di fiume o lagoDIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENIMENTO
Trota Fario, Trota Iridea, Salmerino AlpinoDall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Persico RealeDal 1° Aprile al 31 Maggio
AlborellaDal 1° Giugno al 31 Luglio
TincaDal 1° Aprile Circa al 30 Giugno
CarpaDal 1° Aprile al 30 Giugno

Regole generali sui divieti

  • I pesci catturati nei periodi di divieto vanno liberati subito con cura.
  • Nelle acque salmonicole la pesca è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba.
  • La pesca è totalmente vietata nella giornata di MARTEDÌ.
  • La pesca sportiva e dilettantistica generale nel Bacino 4 è chiusa dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.

DATE STAGIONE DI PESCA 2026:

  • Apertura: Domenica 8 marzo 2026
  • Chiusura: Domenica 27 settembre 2026
Periodi di divieto di pesca

Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 13; Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 29, comma 6.

  • Trota Marmorata/Ibrido, Temolo, Luccio, Barbo, Savetta e Pigo: Vietato il trattenimento (qualsiasi misura).
  • Trota fario: cm 22 (Attenzione: nella Zona G del Piave a sud è vietato il trattenimento).
  • Salmerino alpino: cm 25.
  • Coregone: cm 30.
  • Trota di lago: cm 35.
  • Persico reale: cm 15.
  • Cavedano: cm 25.
  • Tinca: cm 40.
  • Carpa: cm 40.
  • Trota iridea: Nessuna misura minima.
Controllo lunghezze minime pescato

Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 13; Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 11; Deliberazione del Consiglio Provinciale di Belluno n. 50 del 31/07/2023.

Specie / AmbitoDisposizione di Legge (Testo Integrale)
Fiume Piave (Zona G)Nel tratto di fiume Piave zona G è consentito trattenere esclusivamente la trota iridea.
Trattenimento VietatoTrattenimento vietato per tutti i principali pesci autoctoni a tutela integrata.
LuccioLuccio: Vietato trattenerlo, obbligo di rilascio immediato.
Trota Fario e IrideaTrota Fario e Iridea: Massimo 5 esemplari al giorno complessivi (Trota Fario vietata in Zona G).
Salmerino alpinoSalmerino alpino: Massimo 10 esemplari a stagione, e non più di 1 al giorno.
Persico realePersico reale: Massimo 300 esemplari a stagione, e non più di 30 al giorno.
Carpa e TincaCarpa e Tinca: Massimo 10 esemplari a stagione per specie, e non più di 1 al giorno.
Salmonidi (Stagione)Massimo complessivo stagionale di salmonidi: 120 esemplari.
Salmonidi (Giorno)Massimo complessivo giornaliero di salmonidi: 5 esemplari.
Peso Massimo GiornalieroLimite di peso giornaliero: Ogni pescatore può trattenere al massimo 5 kg complessivi di pesce al giorno.

Di questi, non più di 1 kg può essere costituito da Tinca e Alborella (salvo il caso in cui il limite venga superato dall’ultimo capo catturato).

Quantità di catture consentite

Riferimento normativo: Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 8 (alcune disposizioni derivano anche dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Belluno n. 50/2023).

Regola / TipologiaNormativa Esche e Pasture (Testo Integrale)
Esche ConsentiteConsentite esche naturali ed artificiali fino a un massimo di 9 cm di lunghezza.
Severamente VietatoÈ SEVERAMENTE VIETATO: pescare con pesci esca vivi, usare la larva della mosca carnaria, uova di pesce, sangue e interiora.
Restrizione TemporaleL’esca “pesce morto” e le esche artificiali superiori a 9 cm si possono usare solo dal 1° giugno.
Pesci Esca ConsentitiI pesci esca utilizzabili (esclusivamente morti) appartengono solo alle seguenti specie: alborella, scardola, triotto, sgombro e sardina.
Divieto StagionaleVietato l’uso di boiles, tigernuts, mais e suoi derivati dal 1° Aprile al 30 giugno.
PasturazioneNelle acque del Bacino di pesca nr. 4 è vietata qualsiasi forma di pasturazione.
Esche e pasture consentite

Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 12 (Divieti ed obblighi); Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, art. 12.

Ambito / TutelaDisposizione Generale (Testo Integrale)
Metodi ProibitiProibita la pesca con materiale explosive, corrente elettrica o sostanze chimiche stordenti.
Distanze MinimeVietato pescare a distanza inferiore di 10 metri da scale di risalita dei pesci, dighe, chiuse e a meno di 30 metri dalle linee elettriche aeree.
PropulsioneDivieto di utilizzo del motore elettrico durante l’azione di pesca (pesca a traina).
Stato delle AcqueVietato pescare in acque totalmente o parzialmente ghiacciate o in via di prosciugamento.
StrumentazioneVietato l’uso di ecoscandagli, sonar o altri sistemi elettronici di individuazione del pesce.
Siti e TecnicheVietata la pesca dai ponti stradali, nelle zone di riposo biologico, la pesca a strappo, con le mani, subacquea o con fonti luminose.
Tutela SpondeDivieto assoluto di abbandono di rifiuti, esche o materiali sulle sponde.
Divieti ed obblighi generali

Riferimento normativo: L.R. Veneto 19/1998, art. 15 (Vigilanza e ripopolamenti); sanzioni ai sensi dell’art. 33 della medesima legge.

I pescatori hanno l’obbligo di esibire i documenti, le attrezzature, il cesto e il pescato agli agenti di vigilanza su richiesta. Il diniego comporta sanzioni disciplinari.

In caso di comportamenti scorretti, bracconaggio o inquinamento ambientale nel territorio del Bacino 4, si prega di contattare immediatamente i seguenti numeri telefonici:

  • Ufficio Pesca Provincia di Belluno: Tel. +39 0437 946352
  • Carabinieri Forestali Pieve di Cadore: Tel. +39 0435 33082 (o emergenza 112 / 1515)
  • Carabinieri Forestali Pelos di Cadore: Tel. +39 0435 99738
  • Guardie Volontarie di Bacino: Tel. +39 338 7359254
  • Presidente del Bacino di Pesca nr. 04: Tel. +39 338 5889516

L’ottenimento del permesso implica la totale accettazione del regolamento dell’associazione. Per quanto non espressamente specificato, si applicano le leggi vigenti della Regione Veneto e della Provincia di Belluno. Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dall’art. 33 della legge regionale n. 09 del 11/05/2015.

Vigilanza e controlli pesca

Normativa Pesca Sportiva

Legge regionale
Legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19

Regolamento regionale
Regolamento regionale Veneto 03 gennaio 2023, n. 1

Delibera provinciale
Deliberazione del Consiglio Provinciale di Belluno n. 50 del 31/07/2023
Disposizioni integrative ed attuative del Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1.

Atto provinciale
Atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 26 del 27/02/2024
Disciplinare per l’esercizio della pesca detta “carpfishing” nei laghi di Centro Cadore, Corlo e Santa Croce.

Scarica Regolamento Completo (PDF)

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